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Istituto |
Entrata in vigore |
Apprendistato |
Canale di ingresso principale di assunzione, con una durata non inferiore a sei mesi (fatte salve le attività stagionali). Dal 1° gennaio 2013 il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati non può superare quello di 1 a 1 per le aziende con meno di 10 dipendenti. Negli altri casi il numero di apprendisti che un medesimo datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2. Si prevede che, per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (la percentuale è tuttavia stabilita al 30% nei primi 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge). |
Assunzione degli apprendisti: si applicano dal 1° gennaio 2013.Onere di conferma, nella misura del 50%, degli apprendisti assunti: dopo 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (prima onere del 30%). |
Tempo determinato |
Aumenta il costo contributivo per le imprese, “causalona” esclusa per un anno (anche in materia di somministrazione a tempo determinato). Previsto un contributo aggiuntivo dell’1,4% (per finanziare l’Aspi). Si modificano le pause obbligatorie fra un contratto a tempo e l’altro, pena la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto.I contratti collettivi possono prevedere anche la riduzione di tali intervalli di tempo (da 60 a 20 giorni in caso di contratti fino a sei mesi, da 90 a 30 giorni in caso di contratti di durata superiore). |
Subito applicabile per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge. Modifica dei termini per impugnare il contratto a tempo determinato (da 60 a 120 giorni l'impugnazione stragiudiziale, da 270 a 180 quella giudiziale): si applica alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013. |
Partite Iva |
Nuovi vincoli, più rischi per le imprese: la presunzione di lavoro parasubordinato scatta quando ricorrono almeno 2 dei seguenti presupposti: la durata della collaborazione sia superiore a 8 mesi nell’arco di un anno solare, il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare superi l’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti, il prestatore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente. La presunzione di lavoro parasubordinato decade per le partite Iva che hanno un reddito annuo lordo di almeno 18mila euro, così come quelle svolte dai professionisti iscritti agli ordini, registri, albi ecc (che saranno definiti con Decreto), così come quelle connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze di lavoro. |
Per i nuovi contratti partita Iva si applicano appena entra in vigore la legge.Per i contratti in corso si applicano dopo 12 mesi dall’entrata in vigore. |
Contratti a Progetto |
Strumento ridimensionato, resta solo per casi specifici, e questi non possono essere solo la mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente. Tra gli elementi essenziali da indicare in forma scritta deve esserci anche “il risultato finale che si intende conseguire” attraverso il contratto di lavoro a progetto e il corrispettivo non può essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività. I contratti a progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato quando l’attività è svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti. |
Tali regole entrano in vigore da subito per i nuovi contratti mentre per quelli in essere sono consentiti 12 mesi per adeguarsi. |
Part-time |
Nel part time i contratti collettivi possono stabilire condizioni e modalità che consentano al lavoratore di chiedere l’eliminazione o la modifica delle clausole elastiche o flessibili. |
Subito applicabile con l’entrata in vigore della legge. |
Associazione in partecipazione |
Limite di tre associati per attività (a meno che gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo). Violazione del divieto: il rapporto con tutti gli associati si considera rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. |
Subito applicabile con l’entrata in vigore della legge. |
Lavoro intermittente o a chiamata (job on call) |
Introdotta la comunicazione preventiva del datore di lavoro, con modalità semplificate (sms o fax), alla Direzione territoriale del lavoro competente, del ricorso ad una prestazione lavorativa a ogni chiamata del lavoratore o per cicli lavorativi di durata inferiore a 30 giorni. In caso di inadempimento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Introdotta anche una modifica dei limiti di età del lavoratore entro i quali il contratto può essere concluso: il limite minimo viene abbassato da 25 anni (come attualmente previsto) a 24 anni (ma a condizione che le prestazioni vengano svolte entro il 25° anno), mentre il limite massimo viene innalzato da 45 anni a 55 anni. |
Subito applicabile con l’entrata in vigore della legge. |
Tirocini |
Congrua indennità per gli stagisti e sanzioni per i trasgressori. |
In attesa di decreto attuativo. |
Contratto di inserimento |
Eliminazione dell’istituto. |
Il contratto di inserimento continua ad operare (secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge) con esclusivo riferimento alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012. |
Lavoro accessorio |
Per evitare abusi, ora i buoni devono essere orari, numerati progressivamente e datati. |
Una norma transitoria stabilisce che resta ferma, fino al 31 maggio 2013, la normativa vigente con riferimento ai buoni già richiesti al momento dell’entrata in vigore della legge. |