Dopo gli ultimi commenti del garante della privacy che ha rilevato diverse anomalie nelle modalità di gestione della fatturazione elettronica, si pensava che si andasse incontro ad un rinvio, invece è tutto confermato: la fattura elettronica entrerà in vigore dal 1 gennaio 2019.
L'ultimo decreto ha però introdotto una serie di semplificazioni ed agevolazioni per consentire una partenza più soft ed evitare a nostro dire il collasso del server dell'Agenzia delle Entrate.
Codì come era stata concepita inizialmente, la fatturazione elettronica avrebbe creato non pochi disagi, che sicuramente ci saranno ma queste semplificazioni daranno sicuramente un pò di respiro agli imprenditori, quantomeno nei primi sei mesi.
Andiamo punto per punto ad analizzare le variazioni introdotte:
Invio della fattura entro i termini di liquidazione iva
La circolare n° 13 del 2 luglio 2018, stabiliva che la fattura elettronica va inviata all'Agenzia delle Entrate entro 24 ore dalla data di emissione. L'ultima semplificazione invece consente l'invio all'Agenzia delle Entrate entro il termine di liquidazione dell'IVA e riducendo ad un quinto le sanzioni qualora l'invio fosse effettuato entro il periodo successivo.
Data di effettuazione
Dal 1 luglio 2019, oltre alla data di emissione del documento, è stata introdotta un altra data che è la data in cui è stato corrisposto del tutto o in parte il corrispettivo. Questa data, se diversa dalla data di emissione, si chiama data di effettuazione e va salvata separatamente. In buona sostanza, facendo riferimento alle vecchie fatture cartacee , la data di competenza vale come data di effettuazione dell'operazione, mentre la data del documento è la data di emissione.
Questa data è stata introdotta perchè le fatture elettroniche andranno emesse entro dieci giorni dalla data di effettuazione.
La fattura elettronica si intende emessa nel momento in cui viene trasmessa ed è pertanto quest'ultima data che ha rilevanza maggiore ed è appunto la data effettiva del documento.
Detrazione dell'IVA
Sarà possibile detrarre le fatture passive ricevute entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione tranne per quelle dell'anno precedente. In questo modo la data di effettuazione diventa la data a partire dalla quale abbiamo diritto alla liquidazione dell'IVA.
Nessuna numerazione per le fatture passive
E'stato rimosso l'obbligo di numerazione per le fatture passive, evitando in questo modo inutili perdite di tempo che avrebbero costretto all'adozione di nuovi appositi registri magari cartacei per documenti che invece sono elettronici, creando in questo modo anche nuovi problemi ai sensi del GDPR.
Autofattura e reverse charge
Diciamo innanzitutto che l'autofattura è un documento che emette chi acquista un bene e deve registrare sia nel registro degli acquisti che delle vendite. In pratica nel documento il cliente e il fornitore sono gli stessi. Con l'autofattura un soggetto in pratica fattura a se stesso.
Nel processo di reverse charge invece il cedente emette il documento ai fini iva che però paga il cessionario con un documento di integrazione anch'esso inserito sia nel registro delle vendite che degli acquisti.
In questo caso l'emissione della fattura elettronica va fatta utilizzando il codice documento TD20 e va emessa dal committente qualora non riceva fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione.
Commercianti al minuto
I commercianti al minuto e i soggetti assimilati all'articolo 22 DPR n. 633/1972, per le operazioni intercorse con i consumatori finali, per le quali non ha emesso fattura, sono obbligati a memorizzare elettronicamente e trasmettere i dati dei corrispettivi con decorrenza:
1°luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro
1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti