Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2014, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante le agevolazioni fiscali per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro.
Il decreto prevede che, per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, sono soggette a una imposta sostitutiva pari al 10%.
L’imposta sostitutiva trova applicazione, nel limite di euro 3.000 lordi, per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno 2013 ad euro 40.000, al lordo delle somme già assoggettate nel medesimo anno 2013 all’imposta sostitutiva agevolata ai sensi della normativa di riferimento.
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Il 5 maggio 2014 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro relativo alla detassazione 2014, per il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi tra Confcommercio e le Organizzazioni sindacali nazionali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
La stesura di tale accordo ha consentito la sottoscrizione degli Accordi Territoriali validi per la provincia di Milano, di Monza e della Brianza e di Lodi.
Gli accordi consentono esclusivamente alle imprese associate ad Unione Confcommercio Milano-Lodi-Monza e Brianza di assoggettare al regime di tassazione agevolata le somme erogate in relazione alle quote retributive/compensi//maggiorazioni/premi di rendimento e/o produttività collegate a indicatori quantitativi, nonché a eventuali altre prestazioni lavorative diverse rispetto ai sistemi di orario di lavoro applicati in azienda nei limiti e alle condizioni previste dal DPCM 19 febbraio 2014.
Le aziende aderenti a Unione Confcommercio MI-LO-MB potranno, pertanto, applicare ai loro dipendenti la detassazione, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l’azienda.
La detassazione potrà essere applicata anche alla retribuzione di produttività corrisposta nel 2014 prima della sottoscrizione dell’accordo territoriale; tale accordo, infatti, richiama esplicitamente quanto previsto lo scorso anno.
Pertanto, il datore di lavoro, che abbia per ragioni di prudenza assoggettato a tassazione ordinaria retribuzioni rientranti – da una verifica successiva – nei presupposti stabiliti dall’accordo in oggetto e quindi potenzialmente assoggettabili al regime sostitutivo, potrà applicare l’imposta sostitutiva con la prima retribuzione utile e recuperare il versamento delle ritenute operate in eccesso.