Al fine di far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state disposte sia la proroga dei termini per l’approvazione del bilancio 2019 che le misure volte a facilitare lo svolgimento delle assemblee (art. 106, D.l. n. 18/2020).
In particolare, è stato stabilito che, in deroga a quanto previsto dagli art. 2364, co. 2, c.c. (per le Spa e le Sapa) e 2478 bis, co. 1, c.c. (per le Srl), o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria di tutte le società sia convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
La previsione di tale dilazione si presenta quale mera facoltà.
Oltre al rinvio dei termini per la tenuta delle assemblee volte all’approvazione del bilancio 2019, sono previste anche ulteriori facilitazioni rispetto allo svolgimento delle stesse, a prescindere dall’ordine del giorno.
È stato stabilito, infatti, che, con l’avviso di convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, le Spa, le Sapa, le Srl, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Le predette società possono anche prevedere che l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Con riguardo alle Srl, queste possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, co. 4, c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Tali modalità, quindi, possono essere utilizzate anche quando:
non siano previste dall’atto costitutivo;
la decisione riguardi modifiche dell’atto costitutivo oppure decisioni relative a operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o perdite del capitale superiore a un terzo;
vi sia una richiesta di utilizzare la deliberazione assembleare da parte di amministratori o di un numero qualificato di soci.
Infine, per le società quotate viene facilitato il ricorso all’istituto del “rappresentante designato” dalla società.
La possibilità di designazione, infatti, vale anche ove lo statuto disponga diversamente ed è altresì consentito prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.
Le previsioni in esame si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.