Contenuto in sintesi
In sede di conversione in legge, è stato confermato, con alcune modifiche, il credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo nel limite complessivo di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 la legge n. 9, datata 21 febbraio 2014, recante: ”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”.
Il provvedimento in esame converte in legge, con alcune modificazioni in materia fiscale, il decreto legge n. 145/2013, i cui contenuti sono stati illustrati nelle nostre circolari n. 2 e 8/2014.
Qui di seguito si inizia l’analisi delle disposizioni fiscali contenute nel provvedimento in esame, evidenziando le modifiche apportate in sede di conversione in legge.
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 3)
Al fine di favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle imprese, è stato istituito un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
Tale credito viene riconosciuto, fino ad un importo massimo annuo di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, a tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente:
- dalla forma giuridica;
- dal settore economico in cui operano;
- dal regime contabile adottato;
- nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo registrati a decorrere dal 2014 e fino al 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 50.000 euro in ciascuno dei predetti periodi di imposta.
Sono destinatari del credito d'imposta in esame anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione. In tali casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali in modo da tener conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese.
Le attività di ricerca e sviluppo, inclusa la creazione di nuovi brevetti, che possono usufruire dell'agevolazione in esame riguardano:
a. i lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b. la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;
c. l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e delle capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
d. la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Ai fini della determinazione del credito d'imposta in esame, sono ammissibili le spese relative:
- al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- alle quote di ammortamento delle spese di acquisizione od utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e, comunque, con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro (al netto dell'Iva);
- ai costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti od ottenuti in licenza da fonti esterne.
Al fine di poter usufruire del beneficio fiscale, il credito spettante deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato.
Con un apposito successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico saranno stabilite le modalità applicative, nonché le cause di decadenza e revoca dell'agevolazione in esame.
Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori di oltre il 20% rispetto a quelle dichiarate, la misura del credito sarà ridotta dal 50% al 40%, sempre che permanga la spesa incrementale.